La voltura catastale è:
quel documento che attesta l'avvenuta modifica dei dati anagrafici dell'intestatario di un bene accatastato presso l'Agenzia del Territorio.
All'interno del documento vengono indicati i dati relativi al vecchio proprietario del bene oggetto di passaggio di proprietà e i dati anagrafici del nuovo intestatario. La voltura catastale è obbligatoria al fine di aggiornare i dati contenuti nella visura catastale, riportante quest'ultima i dati dell'intestatario del bene: appare ovvio quindi che se non si procede correttamente alla redazione e al deposito della Voltura Catastale, ogni volta che verrà richiesta una visura del bene immobiliare, i dati riportati nella relativa scheda risulteranno errati. |
La voltura catastale deve essere effettuata ogni volta che il bene cambia proprietario a causa di:
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- compravendita
- eredità causa morte - donazione - fusioni e/o scissioni societarie - costituzione di ipoteca - fusione o divisione di unità immobiliari - in tutti i casi in cui un bene passa di mano da un proprietario ad un altro. |
La voltura deve essere effettuata entro 30 gg dall'avvenuta cessione del bene:
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trascorso questo tempo viene addebitata una sanzione pecuniaria per ogni anno di ritardo e stilato un verbale di ritardato deposito.
Trascorsi cinque anni dalla cessione del bene senza che la voltura sia stata effettuata la sanzione non può essere applicata in quanto sono scaduti i termini di prescrizione. Tuttavia se nell'arco dei sopracitati cinque anni viene effettuato un controllo da parte dell'Agenzia del Territorio e viene evidenziata la mancanza di denuncia, la sanzione pecuniaria viene addebitata alla parte proprietaria come risultante da atto pubblico attestante la proprietà del bene. |