D.M. Service
D.M. Service
  • Home
  • Rilevamento dati
    • Letture contatori
    • Ripartizioni Spese
    • Area gestionale
    • Area FTP
    • Inviaci la tua lettura
    • Comune di Tortora
  • Servizio di ingegneria
    • Documenti catastali >
      • Planimetria catastale
      • Accatastamento
      • Visura camerale
    • Voltura >
      • Voltura catastale
      • Rettifica Voltura catastale
    • Attestato prestazione energetica (A.P.E.)
  • Gadget personalizzati
  • Software
  • Contatti
  • Home
  • Rilevamento dati
    • Letture contatori
    • Ripartizioni Spese
    • Area gestionale
    • Area FTP
    • Inviaci la tua lettura
    • Comune di Tortora
  • Servizio di ingegneria
    • Documenti catastali >
      • Planimetria catastale
      • Accatastamento
      • Visura camerale
    • Voltura >
      • Voltura catastale
      • Rettifica Voltura catastale
    • Attestato prestazione energetica (A.P.E.)
  • Gadget personalizzati
  • Software
  • Contatti
Picture

La voltura catastale è:

 quel documento che attesta l'avvenuta modifica dei dati anagrafici dell'intestatario di un bene accatastato presso l'Agenzia del Territorio.
All'interno del documento vengono indicati i dati relativi al vecchio proprietario del bene oggetto di passaggio di proprietà e i dati anagrafici del nuovo intestatario. La voltura catastale è obbligatoria al fine di aggiornare i dati contenuti nella visura catastale, riportante quest'ultima i dati dell'intestatario del bene: appare ovvio quindi che se non si procede correttamente alla redazione e al deposito della Voltura Catastale, ogni volta che verrà richiesta una visura del bene immobiliare, i dati riportati nella relativa scheda risulteranno errati.

La voltura catastale deve essere effettuata ogni volta che il bene cambia proprietario a causa di:

- compravendita
- eredità causa morte
- donazione
- fusioni e/o scissioni societarie
- costituzione di ipoteca
- fusione o divisione di unità immobiliari
- in tutti i casi in cui un bene passa di mano da un proprietario ad un altro.

La voltura deve essere effettuata entro 30 gg dall'avvenuta cessione del bene:

trascorso questo tempo viene addebitata una sanzione pecuniaria per ogni anno di ritardo e stilato un verbale di ritardato deposito.
Trascorsi cinque anni dalla cessione del bene senza che la voltura sia stata effettuata la sanzione non può essere applicata in quanto sono scaduti i termini di prescrizione.
Tuttavia se nell'arco dei sopracitati cinque anni viene effettuato un controllo da parte dell'Agenzia del Territorio e viene evidenziata la mancanza di denuncia, la sanzione pecuniaria viene addebitata alla parte proprietaria come risultante da atto pubblico attestante la proprietà del bene.